Condizioni generali di vendita

CGV di VR Dichtungen GmbH

Le presenti condizioni si applicano a tutte le nostre forniture e prestazioni — esclusivamente nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni speciali di diritto pubblico.

Quale versione fa fede. Questo testo è una traduzione fornita per comodità di lettura. La versione giuridicamente vincolante è la versione tedesca di questa pagina; si applica il diritto tedesco e in caso di dubbio prevale il testo tedesco.

§ 1 Disposizioni generali

  1. Per l'intero rapporto d'affari della nostra società con l'acquirente, il committente o l'ordinante, di seguito denominato ordinante, si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di vendita, di seguito denominate CGV, in aggiunta agli altri accordi contrattuali. Con il conferimento dell'ordine o, al più tardi, con l'accettazione della merce, le condizioni si intendono accettate dall'ordinante. Non riconosciamo condizioni dell'ordinante contrarie o difformi dalle nostre condizioni di vendita — nemmeno in caso di esecuzione della prestazione o di accettazione del pagamento senza riserve — salvo che ne abbiamo espressamente approvato la validità per iscritto. Ciò vale anche per condizioni generali di contratto diverse dalle condizioni generali di acquisto dell'ordinante, in particolare, ma non solo, per accordi di assicurazione della qualità, contratti quadro di fornitura, contratti di fornitura di materiali, contratti di deposito in conto deposito e accordi di riservatezza dell'ordinante, nella misura in cui le relative disposizioni non siano state negoziate con noi.
  2. Le presenti CGV si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 310 comma 1 in combinato disposto con il § 14 BGB, di persone giuridiche di diritto pubblico o di patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi del § 310 comma 1 BGB.
  3. Le presenti CGV si applicano anche a tutti i futuri rapporti d'affari con il committente, nella misura in cui si tratti di negozi giuridici di natura affine, senza necessità di un nuovo richiamo, fino alla pubblicazione di nuove CGV da parte nostra.
  4. Tutti gli accordi conclusi tra noi e il committente nell'ambito delle trattative contrattuali devono essere messi per iscritto a fini probatori e confermati da entrambe le parti.
  5. I patti accessori, le modifiche contrattuali successive e l'assunzione di una garanzia, in particolare l'assicurazione di determinate caratteristiche, o l'assunzione di un rischio di approvvigionamento richiedono la forma scritta, qualora siano stati resi da persone prive di potere di rappresentanza.
  6. Il nostro silenzio non equivale ad accettazione.
  7. Anche in caso di partecipazione a piattaforme elettroniche del committente e di attivazione di caselle di selezione richieste dal sistema, non ha luogo alcuna accettazione giuridicamente vincolante delle condizioni d'uso o di altre condizioni generali di contratto.

§ 2 Consulenza e documentazione

  1. Ogni forma di consulenza, orale e scritta, viene fornita secondo scienza e coscienza sulla base della nostra esperienza. La nostra consulenza, in quanto consulenza riferita a prodotti e prestazioni, si estende esclusivamente ai prodotti da noi forniti e alle prestazioni da noi eseguite. Essa non riguarda una consulenza indipendente dal contratto, ossia dichiarazioni rese senza che da parte nostra vengano venduti prodotti o eseguite prestazioni.
  2. Le indicazioni e le informazioni sull'idoneità e sull'impiego dei nostri prodotti non esonerano il committente dall'effettuare verifiche e prove proprie. In particolare, il committente non è esonerato dal verificare autonomamente l'idoneità dei nostri prodotti per l'impiego previsto. Il committente è responsabile del rispetto delle prescrizioni di legge e delle disposizioni delle autorità nell'utilizzo dei nostri prodotti.
  3. Su tutta la documentazione da noi consegnata ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore. La divulgazione o la trasmissione a terzi richiede il nostro consenso scritto. In caso di mancato conferimento dell'ordine, l'intera documentazione deve essere restituita senza indugio su richiesta. La documentazione del committente può essere resa accessibile ai terzi ai quali intendiamo affidare forniture o prestazioni.

§ 3 Conclusione del contratto

  1. Le nostre offerte sono senza impegno e valgono come invito al committente a presentare un'offerta. In linea di principio, l'ordine conferito dal committente costituisce l'offerta di conclusione del contratto. Qualora l'ordine conferito dal committente si discosti dalla nostra offerta, il committente è tenuto a evidenziare separatamente gli scostamenti.
  2. Possiamo accettare gli ordini entro 2 settimane.
  3. La prima elaborazione di un'offerta è gratuita, salvo che segnaliamo preventivamente al committente in modo espresso il carattere oneroso. Ulteriori offerte e lavori di progettazione sono gratuiti soltanto nella misura in cui l'ordine diventi e rimanga valido.
  4. Descrizioni e riproduzioni dei nostri prodotti in documentazioni tecniche, prospetti, brochure aziendali, cataloghi, listini prezzi ecc. non sono vincolanti, salvo che la loro inclusione nel contratto sia stata espressamente concordata; esse non esonerano l'ordinante dalle proprie verifiche. Le descrizioni di prodotti e prestazioni su Internet possono per loro natura avere soltanto carattere generale; qualora l'ordinante intenda desumerne accordi vincolanti sulla qualità o l'idoneità all'uso per l'applicazione da lui prevista, deve farvi riferimento nell'ordine.
  5. Nell'ordine devono essere fornite tutte le indicazioni necessarie alla sua esecuzione. Ciò vale per tutte le nostre forniture, prestazioni di servizi, prestazioni d'opera e altre prestazioni. Rientrano tra queste, in particolare ma non solo, le indicazioni relative a denominazione dell'articolo, quantità, dimensioni, materiale, composizione del materiale, pretrattamenti, specifiche di lavorazione, prescrizioni di trattamento, stoccaggio, norme nonché tutti gli altri parametri tecnici e dati caratteristici fisici. Indicazioni mancanti, errate o incomplete si considerano espressamente non concordate e non fondano alcun obbligo a nostro carico, né in termini di adempimento e garanzia né in termini di richieste di risarcimento danni. Siamo legittimati ad acquisire ulteriori informazioni utili alla corretta esecuzione dell'ordine.
  6. Gli ordini devono essere conferiti per iscritto o per via elettronica (EDI); gli ordini trasmessi oralmente o telefonicamente vengono eseguiti a rischio del committente.
  7. Gli ordini nonché le intese telefoniche e orali e gli accordi conclusi con i nostri rappresentanti devono essere da noi confermati per iscritto. Le fatture o le stampe informatiche da noi qualificate come vincolanti valgono come conferma d'ordine scritta. Se non confermiamo l'ordine per iscritto o in forma testuale, il contratto si perfeziona al più tardi con l'esecuzione dell'ordine.
  8. Qualora il committente ritiri un ordine da noi accettato, abbiamo il diritto — impregiudicata la possibilità di far valere i maggiori danni effettivi che ne derivano — di addebitare il 10 % del prezzo della fornitura o della prestazione a titolo di costi sostenuti per l'elaborazione dell'ordine e di mancato guadagno. Resta salva per il committente la prova di un danno inferiore.
  9. Le nostre prestazioni risultano dalla conferma d'ordine.

§ 4 Ordini a chiamata

  1. Gli ordini a chiamata vengono conclusi per una durata massima di 12 mesi; al momento del conferimento dell'ordine devono essere indicati i termini di chiamata e i quantitativi. Le chiamate devono di norma essere effettuate in modo che l'ultima consegna avvenga al più tardi 1 anno dopo il ricevimento dell'ordine presso di noi.
  2. Gli ordini a chiamata e i piani di consegna richiedono accordi scritti sui tempi di consegna.
  3. In caso di ordini a chiamata abbiamo il diritto di approvvigionare il materiale per l'intero ordine e di produrre immediatamente l'intero quantitativo ordinato.
  4. I costi aggiuntivi causati da una chiamata tardiva o da successive modifiche della chiamata da parte del committente quanto a tempi o quantità sono a carico dello stesso; a tal fine fa fede il nostro calcolo.
  5. Salvo diverso accordo, tutti gli ordini a chiamata devono essere ritirati entro 6 mesi dal conferimento dell'ordine, senza necessità di alcun sollecito di ritiro. Decorso tale termine, abbiamo il diritto di fatturare la merce e di spedirla a spese e a rischio del committente oppure di recedere dal contratto e far valere il risarcimento del danno.

§ 5 Modifiche, metodi di misurazione

  1. Le modifiche dell'oggetto della fornitura o della prestazione richieste dopo la conclusione del contratto necessitano di un separato accordo contrattuale.
  2. Ci riserviamo di modificare adeguatamente l'oggetto della fornitura o della prestazione in caso di informazioni mancanti o errate. Gli svantaggi derivanti da informazioni mancanti o errate, in particolare costi aggiuntivi o danni, sono a carico del committente.
  3. Ci riserviamo modifiche tecniche dell'oggetto della fornitura o della prestazione che non compromettano lo scopo del contratto. Qualora il committente ritenga inammissibili tali modifiche, è tenuto a informarci senza indugio. Eventuali richieste di modifica del committente non possono più essere prese in considerazione dopo la nostra accettazione dell'ordine, salvo che ciò sia stato espressamente concordato.
  4. Per ragioni tecniche di produzione ci riserviamo eccedenze o difetti di fornitura nella misura usuale del settore, fino a un massimo del 10 % del quantitativo ordinato concordato. In caso di ordini di piccola entità ci riserviamo di addebitare un quantitativo minimo adeguato e usuale del settore ovvero un forfait minimo di costo adeguato e usuale del settore.
  5. Le forniture parziali sono ammesse nella misura in cui siano esigibili per il committente. Esse devono essere pagate separatamente dietro corrispondente fattura parziale. In caso di mora nel pagamento di una fornitura parziale abbiamo il diritto di rifiutare l'ulteriore esecuzione dell'ordine.
  6. Per le prove nelle quali devono valere determinate temperature, tempi e altri valori di misura o di regolazione, prima dell'inizio della fornitura devono essere stabiliti e riconosciuti da entrambe le parti i relativi metodi di misurazione. In mancanza di tale definizione valgono i nostri metodi di misurazione.

§ 6 Termine di consegna, forza maggiore, mora

  1. Il termine di consegna decorre non prima dell'invio della conferma d'ordine. L'inizio del termine di consegna da noi indicato presuppone il completo chiarimento di tutte le questioni tecniche. Il rispetto del termine richiede la tempestiva ricezione di tutta la documentazione che l'ordinante è tenuto a fornire, delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari, il tempestivo chiarimento e l'approvazione dei disegni, il rispetto delle condizioni di pagamento concordate e degli altri obblighi, nonché la tempestiva consegna dei beni messi a disposizione dall'ordinante. In caso contrario il termine è prorogato in misura adeguata. I termini di consegna da noi indicati sono termini approssimativi. Con l'applicazione della diligenza dovuta nella conclusione di operazioni di copertura congruenti, la determinazione del termine di consegna avviene con riserva di una corretta e tempestiva fornitura a nostro favore. Il rispetto dei nostri obblighi di consegna presuppone il tempestivo e regolare adempimento degli obblighi di collaborazione da parte dell'ordinante.
  2. Il termine di consegna si considera rispettato se entro tale termine la spedizione è stata avviata oppure è stata comunicata la messa a disposizione della fornitura. Qualora la consegna subisca ritardi per cause imputabili al committente, il termine si considera rispettato con la comunicazione della pronta spedizione entro il termine concordato.
  3. Nei casi di forza maggiore i nostri termini di consegna e di prestazione si prorogano per la durata dell'impedimento verificatosi. Si considerano forza maggiore anche, ma non solo, circostanze a noi non imputabili quali interruzioni dell'esercizio di ogni genere, mobilitazione, guerra, sommosse, sciopero, incidenti stradali, catastrofi naturali, sabotaggio, malattia grave di collaboratori essenziali, pandemia, epidemia, quarantena, interventi e provvedimenti autoritativi o amministrativi nonché altri eventi comparabili presso di noi, presso subappaltatori incaricati o presso fornitori a monte. Ciò vale anche qualora ci trovassimo già in mora al momento del verificarsi di tali circostanze. Comunichiamo senza indugio all'ordinante l'inizio e la fine di tali impedimenti. Qualora la fornitura o la prestazione subisca un ritardo superiore a 6 settimane, sia l'ordinante sia noi siamo legittimati a recedere dal contratto limitatamente all'ambito della prestazione interessato dall'impedimento. In tal caso alle parti contraenti non spetta alcun indennizzo.
  4. Rispondiamo dei danni da mora soltanto se la causa del ritardo è a noi imputabile.
  5. Qualora il committente sia in mora nell'accettazione dei nostri prodotti, abbiamo il diritto, previa fissazione di un congruo termine supplementare e a nostra scelta, di recedere dal contratto ed eventualmente di far valere il risarcimento del danno. Restano impregiudicate le disposizioni di legge sulla superfluità della fissazione di un termine e sull'esercizio di ulteriori diritti che ci spettano per legge.
  6. La presentazione di un'istanza di insolvenza, il rilascio della dichiarazione giurata ai sensi del § 807 ZPO, la conoscenza di un sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale, altre difficoltà di pagamento nonché la mora nei pagamenti ci legittimano a sospendere ulteriori forniture fino al saldo di tutte le fatture scadute, a rifiutare l'adempimento dei contratti in corso nonché a esigere, a titolo di garanzia, la restituzione dei prodotti soggetti alla nostra riserva di proprietà e pagamenti anticipati per i prodotti ancora da fornire. In tali casi i crediti aperti divengono immediatamente esigibili.
  7. Salvo espresso diverso accordo, tutti gli Incoterms da noi utilizzati si riferiscono agli Incoterms 2020 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).

§ 7 Trasferimento del rischio, trasporto e imballaggio

  1. In linea di principio la consegna è concordata «franco fabbrica». La spedizione avviene a spese e rischio dell'ordinante, indipendentemente dal luogo di spedizione. Il rischio passa all'ordinante non appena la spedizione è stata consegnata alla persona che esegue il trasporto o ha lasciato il nostro magazzino ai fini della spedizione. La consegna avviene a rischio dell'ordinante anche in caso di consegna franco domicilio concordata. Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'ordinante, il rischio passa a quest'ultimo con la comunicazione della disponibilità alla spedizione. Salvo diverso accordo scritto, determiniamo noi il mezzo e la via di trasporto. In caso di danneggiamento o perdita della merce durante il trasporto, l'ordinante deve far predisporre senza indugio un accertamento e darcene comunicazione.
  2. Qualora la spedizione o la consegna subisca ritardi su iniziativa del committente, richiediamo, salva la prova di un danno maggiore, un compenso di magazzinaggio pari all'1 % dell'importo della fattura per ogni mese iniziato, fino a un massimo del 5 % dell'importo netto. Resta salva per il committente la prova di un danno inferiore.
  3. I resi devono essere concordati preventivamente con noi e possono avvenire soltanto tramite spedizionieri da noi incaricati. In tale ambito, tenuto conto della sicurezza del trasporto, deve essere scelta di norma la modalità di spedizione più economica.
  4. Qualora il committente prescriva una determinata modalità di trasporto, anche i costi aggiuntivi sono a suo carico.
  5. Salvo diverso accordo, stabiliamo noi il tipo e l'entità dell'imballaggio. La scelta dell'imballaggio avviene secondo il nostro miglior giudizio e con la dovuta diligenza. Gli imballaggi monouso diventano proprietà del committente.
  6. Luogo di adempimento per le prestazioni ordinate e per i pagamenti è la nostra sede sociale.

§ 8 Stampi e attrezzature

  1. Gli stampi e le attrezzature realizzati da noi o da terzi su nostro incarico restano di nostra proprietà, anche qualora i costi di produzione siano sostenuti in tutto o in parte dal committente.
  2. Per gli stampi di proprietà del committente o messi a disposizione dal committente in comodato, la nostra responsabilità per la custodia e la manutenzione è limitata alla diligenza usata nelle cose proprie. I costi di manutenzione e assicurazione sono a carico del committente.

§ 9 Riserva di proprietà, garanzie e compensazione

  1. I prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino al pagamento integrale di tutti i crediti derivanti dal rapporto d'affari del committente con noi.
  2. In caso di comportamento contrario al contratto da parte dell'ordinante, in particolare in caso di mora nei pagamenti, siamo legittimati a riprendere la fornitura. La ripresa o il pignoramento della fornitura da parte nostra non costituiscono recesso dal contratto, salvo che lo confermiamo espressamente per iscritto. Siamo legittimati alla realizzazione; il ricavato della realizzazione è da imputare alle obbligazioni dell'ordinante, dedotte le adeguate spese di realizzazione. L'ordinante è tenuto a trattare la fornitura con cura.
  3. L'ordinante è legittimato, fino a revoca e nell'ambito del suo regolare esercizio commerciale, alla lavorazione, mescolanza o unione dei nostri prodotti con altri prodotti. In caso di lavorazione siamo considerati produttori e acquisiamo direttamente la (com)proprietà ai sensi del § 950 BGB sul bene prodotto. In caso di mescolanza o unione acquisiamo la (com)proprietà in proporzione al valore della nostra merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al nuovo bene unitario.
  4. L'ordinante può, fino a revoca e nell'ambito del suo regolare esercizio commerciale, alienare la merce consegnata con riserva di proprietà o i beni con essa prodotti. I crediti derivanti dall'alienazione l'ordinante ce li cede fin d'ora, a garanzia dei nostri crediti, nella misura corrispondente alla nostra quota di (com)proprietà sul bene alienato. Accettiamo con la presente la cessione. L'ordinante è legittimato all'incasso dei crediti ceduti fintanto che non abbiamo revocato tale autorizzazione. Revocheremo il diritto alla rivendita e all'incasso dei crediti soltanto qualora il nostro ordinante non adempia regolarmente ai propri obblighi contrattuali. Esso si estingue anche senza revoca espressa qualora l'ordinante sospenda i propri pagamenti.
  5. L'ordinante si impegna, su nostra richiesta, a fornire un elenco preciso dei crediti a noi spettanti con nome e indirizzo degli acquirenti, importo dei singoli crediti, dati delle fatture ecc., a fornirci tutte le informazioni necessarie per far valere il credito ceduto e a consentirne la verifica, nonché a rilasciarci a proprie spese documenti autenticati sulla cessione dei crediti.
  6. Nella misura in cui le nostre garanzie ai sensi dei commi precedenti superino i nostri crediti di oltre il 20 %, libereremo su richiesta del committente le garanzie di nostra scelta.
  7. Finché sussiste la nostra riserva di proprietà, l'ordinante non può né trasferire in garanzia né costituire in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà o i beni con essa prodotti. In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, l'ordinante deve darcene comunicazione scritta senza indugio, affinché possiamo proporre l'azione di cui al § 771 ZPO, e metterci a disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari alla tutela dei nostri diritti. Gli ufficiali giudiziari o i terzi devono essere resi edotti della nostra proprietà. Qualora un terzo non sia in grado di rimborsarci le spese giudiziali ed extragiudiziali di un'azione ai sensi del § 771 ZPO, l'ordinante risponde della perdita da noi subita, fatta salva la facoltà di far valere ulteriori pretese per danneggiamento, modifica o distruzione del bene stesso.
  8. Il committente dichiara sin d'ora il proprio consenso a che le persone da noi incaricate del ritiro della merce soggetta a riserva di proprietà possano a tal fine accedere, anche con veicoli, al terreno ovvero all'edificio su cui o in cui tale merce si trova, al fine di prenderne possesso.
  9. Abbiamo il diritto di compensare i crediti del committente con tutti i controcrediti che ci spettano nei suoi confronti.

§ 10 Condizioni di prezzo e di pagamento

  1. In linea di principio i nostri prezzi si intendono in euro «franco fabbrica» (EXW), oltre all'imposta sul valore aggiunto vigente il giorno della consegna nonché alle spese doganali e assicurative. L'imposta sul valore aggiunto viene esposta separatamente in fattura. Gli imballaggi speciali sono fatturati al prezzo di costo. I prezzi valgono per il singolo ordine, non retroattivamente né per ordini futuri. I riordini costituiscono nuovi ordini. Le spese accessorie quali imballaggio, nolo, spese di spedizione, dogana, montaggio, assicurazioni e spese bancarie sono fatturate separatamente.
  2. Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prezzi in misura adeguata e secondo equo apprezzamento qualora, dopo la conclusione del contratto, intervengano riduzioni o aumenti di costo rilevanti ai fini del prezzo, in particolare a seguito di rinnovi contrattuali collettivi o di variazioni dei prezzi dei materiali e dell'energia. Faremo uso di tale diritto in particolare quando fra il calcolo originario e il momento della prestazione intercorrano più di 4 mesi. In caso di riduzioni di costo, ad es. relative a prodotti di fornitori terzi, siamo legittimati a ridurre i prezzi, nella misura in cui tali riduzioni non siano compensate in tutto o in parte da aumenti in altri ambiti. Gli aumenti di prezzo, ad es. relativi a prodotti di fornitori terzi, possiamo farli valere quale aumento di costo soltanto nella misura in cui non intervenga una compensazione mediante eventuali costi diminuiti in altri ambiti. Nell'esercizio del nostro equo apprezzamento sceglieremo il momento di una variazione di prezzo in modo tale che le riduzioni di costo non siano considerate secondo criteri meno favorevoli per l'ordinante rispetto agli aumenti di costo. Annunceremo per iscritto all'ordinante ogni variazione di prezzo con congruo anticipo rispetto all'efficacia dei prezzi modificati. In caso di successivo aumento di prezzo l'ordinante può recedere dal contratto per iscritto, tuttavia soltanto entro 2 settimane dal momento in cui gli è pervenuto l'annuncio dell'aumento di prezzo.
  3. I pagamenti devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate nella nostra fattura e sono dovuti senza deduzioni entro 30 giorni dalla data della fattura. I pagamenti mediante assegno o cambiale non sono ammessi e si considerano non effettuati. Uno sconto cassa concordato viene riconosciuto soltanto a condizione che tutti gli obblighi di pagamento derivanti da forniture precedenti siano stati adempiuti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati senza spese.
  4. Qualora il prezzo d'acquisto venga dilazionato, vengano concessi pagamenti rateali o venga superato il termine di pagamento, al committente vengono addebitati, anche senza sollecito, interessi nella misura bancaria usuale, comunque non inferiori al 2 % oltre il rispettivo tasso di riferimento della Banca Centrale Europea.
  5. I pagamenti vengono imputati dapprima alle spese, poi agli interessi e infine al credito principale di volta in volta più risalente. Il committente rinuncia in tal senso al diritto di stabilire l'imputazione dei propri pagamenti.
  6. In caso di mora nel pagamento possiamo richiedere interessi moratori pari a 10 punti percentuali annui oltre il rispettivo tasso di riferimento ai sensi del § 247 BGB. È fatta salva la prova di un maggior danno da mora. Il committente ha tuttavia il diritto di dimostrare che non è sorto alcun danno o che il danno è inferiore.
  7. Il committente ha diritto alla compensazione o alla ritenzione dei pagamenti soltanto se il suo controcredito è incontestato, accertato con sentenza passata in giudicato o maturo per la decisione.
  8. La cessione di crediti nei nostri confronti richiede il nostro consenso.
  9. Al committente spetta un diritto di ritenzione soltanto se il controcredito si fonda sul medesimo rapporto contrattuale ed è incontestato, accertato con sentenza passata in giudicato oppure contestato ma maturo per la decisione, ovvero se abbiamo violato in modo sostanziale i nostri obblighi derivanti dal medesimo rapporto contrattuale nonostante diffida scritta e non abbiamo offerto un'adeguata garanzia.
  10. Se la nostra prestazione è pacificamente viziata, il committente ha diritto alla ritenzione soltanto nella misura in cui l'importo trattenuto sia in ragionevole rapporto con i vizi e con i costi presumibili della loro eliminazione.
  11. I termini di pagamento restano fermi anche qualora si verifichino ritardi nella consegna non imputabili a nostra colpa.
  12. Affinché le forniture intracomunitarie siano per noi esenti da IVA, necessitiamo dal committente della cosiddetta conferma di arrivo (Gelangensbestätigung). Il committente è pertanto tenuto a confermarci per iscritto, dopo il ricevimento dell'oggetto del contratto, di averlo ricevuto in qualità di acquirente quale oggetto di una fornitura intracomunitaria.
  13. Qualora l'imposta sul valore aggiunto non sia compresa nel nostro conteggio, in particolare perché sulla base delle indicazioni dell'ordinante presumiamo una «cessione intracomunitaria» ai sensi del § 4 n. 1 b in combinato disposto con il § 6 a UStG e successivamente ci venga addebitato un debito d'imposta sul valore aggiunto (§ 6 a IV UStG), l'ordinante è tenuto a corrisponderci l'importo che ci è stato addebitato. Tale obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che si debba versare successivamente imposta sul valore aggiunto, imposta sul valore aggiunto all'importazione o imposte comparabili in Germania o all'estero.
  14. Qualora, in conseguenza di circostanze sopravvenute dopo la conclusione del contratto, a causa delle quali dal nostro punto di vista sia da temere un sostanziale peggioramento patrimoniale dell'ordinante, il nostro diritto al pagamento appaia compromesso, siamo legittimati a dichiarare immediatamente esigibili i crediti aperti. Qualora l'ordinante si trovi in arretrato con i pagamenti in modo che, dal nostro punto di vista, ciò indichi una compromissione del nostro credito, siamo inoltre legittimati a riprendere prodotti già consegnati, se del caso ad accedere allo stabilimento dell'ordinante e ad asportare i prodotti. Possiamo inoltre vietare l'ulteriore lavorazione dei prodotti consegnati. Ciò non vale qualora l'arretrato di pagamento non sia imputabile all'ordinante. La ripresa non costituisce recesso dal contratto. In entrambi i casi possiamo esigere il pagamento anticipato per forniture o prestazioni ancora da eseguire. L'ordinante può evitare tutte queste conseguenze giuridiche prestando una garanzia pari al nostro diritto al pagamento compromesso. Abbiamo diritto a garanzie usuali per natura ed entità a tutela dei nostri crediti, anche qualora essi siano condizionati o sottoposti a termine. Restano impregiudicate le disposizioni di legge sulla mora nei pagamenti.

§ 11 Diritti di proprietà industriale

  1. Rispondiamo delle violazioni di diritti di proprietà industriale soltanto qualora esse ci siano imputabili e nella misura in cui, con un impiego dei nostri prodotti conforme al contratto, vengano violati diritti validi nella Repubblica Federale di Germania e pubblicati al momento della fornitura.
  2. Gli ordini eseguiti sulla base di disegni, schizzi, modelli, campioni o altri documenti o indicazioni a noi consegnati vengono eseguiti a rischio dell'ordinante. Qualora in un caso simile un terzo affermi che noi, ad es. mediante la produzione o la fornitura dei nostri prodotti, violiamo un diritto di privativa, siamo legittimati, senza ulteriore verifica e fatti salvi i nostri altri diritti, a rifiutare l'adempimento del contratto e a sospendere in tale misura la nostra attività. Qualora, in conseguenza dell'esecuzione di tali ordini, interferiamo con diritti di privativa altrui, l'ordinante ci manleva dalle pretese di terzi titolari dei diritti. Ulteriori danni e costi sono a carico dell'ordinante.
  3. Il committente si impegna a informarci senza indugio dei rischi di violazione di cui venga a conoscenza e dei presunti casi di violazione.

§ 12 Resi

  1. Produciamo su commessa. Il ritiro della merce da noi fornita e priva di difetti è escluso. Qualora eccezionalmente acconsentiamo al ritiro di merce priva di difetti, il relativo accredito ha luogo soltanto nella misura in cui accertiamo la piena riutilizzabilità. Per i costi di verifica, ricondizionamento, rilavorazione e reimballaggio vengono detratti i costi effettivi, almeno il 20 % dell'importo della fattura o almeno 100 euro. Tale accredito non viene liquidato, ma serve unicamente alla compensazione con forniture future.

§ 13 Vizi, garanzia e prescrizione

  1. È onere dell'ordinante esaminare la merce senza indugio dopo la consegna ai sensi del § 377 HGB ovvero di disposizioni straniere o internazionali comparabili e segnalarci per iscritto, con precisa descrizione dei difetti, sia i difetti e i danni così rilevati sia quelli riconosciuti successivamente, senza indugio dopo la loro scoperta e comunque entro 5 giorni lavorativi. In caso contrario la fornitura si considera approvata come priva di difetti. Per le prestazioni di servizi e d'opera si applica per analogia la disciplina del § 377 HGB. Le contestazioni per difetti devono avvenire per iscritto. L'ordinante ci metterà a disposizione senza indugio uno o più pezzi della fornitura interessata. La contestazione per difetti non esonera l'acquirente dal rispetto degli obblighi di pagamento.
  2. Qualora sussista un difetto del bene, siamo legittimati, a nostra scelta ed entro un congruo termine supplementare fissato dall'ordinante, all'eliminazione del difetto o alla fornitura sostitutiva (adempimento successivo) ovvero all'accredito. I pezzi sostituiti nell'ambito dell'eliminazione del difetto passano in nostra proprietà con lo smontaggio. Qualora l'ordinante non ci abbia fissato alcun termine, ovvero un termine troppo breve, per porre rimedio, egli non è legittimato, senza il nostro previo consenso scritto, a eseguire in proprio o tramite terzi interventi riparativi sul bene fornito, nemmeno nei casi urgenti. Qualora l'eliminazione del difetto o la fornitura sostitutiva non riescano o non possano aver luogo, ad es. perché siamo legittimati a rifiutare l'adempimento successivo a causa della sproporzione dei costi, spetta all'ordinante, a sua scelta, il diritto di recesso o di riduzione del prezzo.
  3. Nel caso di prodotti di terzi, anche qualora siano stati montati o altrimenti impiegati nei nostri prodotti, siamo legittimati a limitare in un primo momento la nostra responsabilità alla cessione dei diritti di garanzia che ci spettano nei confronti del fornitore dei prodotti di terzi, salvo che il soddisfacimento in base al diritto ceduto non riesca o che il diritto ceduto non possa essere fatto valere per altri motivi. In tal caso all'ordinante spettano nuovamente i diritti di cui al precedente comma 2.
  4. Restano riservati gli scostamenti usuali nel settore (ad es. in qualità, colore, spessore, peso, finitura o disegno), salvo diverso accordo. Le caratteristiche stabilite nella nostra descrizione della prestazione definiscono in modo completo ed esaustivo le proprietà del bene fornito. In particolare, dichiarazioni pubbliche, vanti pubblicitari o pubblicità del venditore o del produttore ovvero dei loro ausiliari o di terzi non costituiscono per contro un'indicazione di qualità conforme al contratto. Le nostre dichiarazioni in relazione al presente contratto, ad es. descrizioni della prestazione o il richiamo a norme DIN, non comportano l'assunzione di alcuna garanzia. Rilevano soltanto le nostre dichiarazioni espresse e scritte sull'assunzione di una garanzia. Mediante indicazioni contenute in descrizioni e specifiche di prodotto non viene in ogni caso assunta, fatta salva la loro rilevanza quali indicazioni di qualità ai sensi del § 434 BGB, alcuna garanzia per la qualità del bene o per il fatto che il bene mantenga una determinata qualità per una determinata durata.
  5. I diritti per difetti non sussistono in caso di scostamento soltanto irrilevante dalla qualità concordata o di pregiudizio soltanto irrilevante dell'utilizzabilità. I diritti dell'ordinante per difetti sono esclusi qualora il difetto sia riconducibile a un uso improprio ovvero non conforme alla destinazione dei nostri prodotti, all'inosservanza delle nostre istruzioni di montaggio contenute nei nostri cataloghi ovvero nel nostro sito Internet nonché delle direttive per lo stoccaggio, la manutenzione e la pulizia di manufatti in gomma secondo DIN 7716, alla presenza di sollecitazioni eccessive ovvero di usura naturale o logoramento naturale in conseguenza della loro natura materiale, in particolare nel caso di parti a contatto con il pezzo in lavorazione, a modifiche improprie, a manutenzioni errate ovvero a trattamento errato e negligente. Nell'ambito di riparazioni eseguite senza obbligo giuridico, all'ordinante spettano diritti per difetti soltanto in presenza di accordo espresso.
  6. Le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo sono a carico del committente nella misura in cui aumentino per il fatto che i prodotti sono stati trasferiti in un altro luogo dopo la nostra consegna, salvo che tale trasferimento corrisponda al loro uso conforme alla destinazione.
  7. I diritti di regresso del committente nei nostri confronti ai sensi del § 478 BGB sussistono soltanto nella misura in cui il committente non abbia concluso con il proprio acquirente accordi che vadano oltre i diritti di legge per vizi.
  8. Salvo diverso espresso accordo, il termine di prescrizione per diritti e pretese derivanti da difetti dei nostri prodotti è di 1 anno dalla consegna presso l'ordinante. Per gli interventi riparativi e i pezzi di ricambio rispondiamo nella stessa misura prevista per il bene fornito, e precisamente fino allo scadere del termine di prescrizione per i diritti da difetti applicabile al bene fornito originario. Il termine di prescrizione di cui al primo periodo della presente clausola non si applica tuttavia nei casi del § 438 comma 1 n. 1 BGB (vizi giuridici su beni immobili), § 438 comma 1 n. 2 BGB (opere edilizie, beni destinati a opere edilizie), § 479 comma 1 BGB o § 634 a comma 1 n. 2 BGB.
  9. I termini di prescrizione di cui al punto 8 valgono anche per tutte le pretese risarcitorie nei nostri confronti connesse al vizio — indipendentemente dal fondamento giuridico della pretesa. Per le pretese risarcitorie di qualsiasi tipo nei nostri confronti che non siano connesse a un vizio vale il termine di prescrizione di cui al § 12 punto 8 primo periodo.
  10. I termini di prescrizione di cui al § 12 punti 8 e 9 non si applicano in caso di dolo, qualora abbiamo taciuto il difetto in mala fede o abbiamo assunto una garanzia di qualità, in caso di pretese risarcitorie nei casi di lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute o della libertà di una persona, in caso di pretese derivanti dalla legge sulla responsabilità da prodotto, in caso di violazione di obblighi per colpa grave o in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali.
  11. Salvo quanto espressamente disposto in senso diverso, restano impregiudicate le disposizioni di legge sull'inizio della prescrizione, sulla sospensione del decorso finale, sulla sospensione e sulla nuova decorrenza dei termini.

§ 14 Responsabilità

  1. Ad eccezione della responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (ProdHaftG), per occultamento doloso di un difetto, per una garanzia da noi assunta per la qualità dei prodotti o di una prestazione, ovvero per danni derivanti da una lesione colposa della vita, dell'integrità fisica o della salute, rispondiamo verso l'ordinante per il risarcimento del danno, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal contratto concluso fra noi, soltanto secondo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono, senza tuttavia rinunciare ai presupposti di legge per una tale responsabilità.
  2. Rispondiamo soltanto per la violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali e per la violazione dolosa o gravemente colposa di altri obblighi contrattuali sussistenti nei confronti dell'ordinante. Sono obblighi contrattuali essenziali quegli obblighi il cui adempimento rende anzitutto possibile la regolare esecuzione del contratto e sul cui adempimento l'ordinante fa e può fare regolare affidamento.
  3. In caso di violazione per colpa lieve di obblighi contrattuali essenziali, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
  4. In caso di violazione per colpa lieve di altri obblighi contrattuali, ossia non essenziali, esistenti nei confronti del committente, la nostra responsabilità è esclusa.
  5. Le suddette limitazioni di responsabilità valgono anche per le violazioni di obblighi da parte di persone della cui colpa rispondiamo secondo le disposizioni di legge.
  6. Le limitazioni che precedono non comportano alcuna modifica dell'onere della prova a svantaggio del committente.
  7. I diritti di regresso del committente nei nostri confronti sussistono soltanto nella misura in cui questi non abbia concluso con il proprio acquirente accordi che vadano oltre i diritti di legge per vizi e al risarcimento del danno.
  8. La nostra responsabilità è esclusa nella misura in cui il committente abbia a sua volta efficacemente limitato la propria responsabilità nei confronti del proprio acquirente.
  9. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti, ausiliari nell'adempimento e preposti.
  10. Nella misura in cui la responsabilità è esclusa o limitata secondo quanto precede, il committente è tenuto a manlevarci anche dalle pretese di terzi.
  11. Per il resto valgono le disposizioni di legge.
  12. Il committente è tenuto a informarci senza indugio per iscritto di eventuali pretese fatte valere da terzi e a riservare a noi tutte le misure difensive e le trattative transattive.

§ 15 Recesso

  1. Nell'ambito delle disposizioni di legge l'ordinante può recedere dal contratto soltanto qualora la violazione dell'obbligo sia a noi imputabile; in caso di difetti restano fermi i presupposti di legge. In caso di violazione di obblighi l'ordinante deve dichiarare, entro un termine congruo dalla nostra richiesta, se a causa della violazione dell'obbligo recede dal contratto o insiste per la fornitura.
  2. Il recesso esclude il diritto del committente di pretendere, in un contratto a prestazioni corrispettive, il risarcimento del danno in luogo della prestazione.
  3. In caso di violazione di obblighi da parte dell'ordinante, in particolare in caso di mora nei pagamenti e di mancato ritiro della fornitura, siamo legittimati, decorso infruttuosamente un congruo termine di adempimento assegnato all'ordinante, a recedere dal contratto e a riprendere la prestazione eseguita nonché a far valere il risarcimento del danno. Restano impregiudicate le disposizioni di legge sulla non necessità della fissazione di un termine e sulla facoltà di far valere ulteriori pretese che ci spettano per legge.

§ 16 Riservatezza

  1. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'ordine l'ordinante venga a contatto con nostri segreti commerciali e/o know-how, egli è tenuto a mantenerne il riserbo nonché ad adottare le misure necessarie affinché i nostri interessi meritevoli di tutela non vengano lesi e le conoscenze meritevoli di tutela siano utilizzate soltanto in relazione all'ordine ovvero al successivo impiego dell'oggetto conforme all'ordine stesso. In particolare, grava sull'ordinante l'onere della prova che i segreti commerciali e/o il know-how gli fossero già noti in precedenza o quantomeno fossero di pubblico dominio. L'ordinante è tenuto a trattare come segreto commerciale tutti i dettagli commerciali e tecnici connessi al conferimento dell'ordine. Egli è tenuto alla riservatezza sui documenti e sulle informazioni anche dopo l'esecuzione del rispettivo contratto. La riproduzione è ammessa soltanto nei limiti delle esigenze aziendali e delle disposizioni sul diritto d'autore. La divulgazione a terzi può avvenire soltanto con il nostro consenso scritto.

§ 17 Beni forniti dal committente

  1. In caso di pretese dell'ordinante per danneggiamento o distruzione di beni dell'ordinante messi a disposizione o a noi affidati per la lavorazione, rispondiamo soltanto per dolo e colpa grave; la responsabilità per colpa lieve è esclusa. L'usura normale e il logoramento normale sono esclusi dalla responsabilità. L'ordinante è tenuto a stipulare per i beni messi a disposizione un'«assicurazione per beni presso terzi» nella misura necessaria.
  2. Per i prodotti forniti dal committente, ad es. materie prime e semilavorati, il committente si assume la verifica e la garanzia della qualità (ad es. materiale, precisione dimensionale ecc.); noi eseguiamo unicamente un controllo in accettazione relativo a quantità e identità, nonché un controllo visivo di evidenti danni da trasporto. Non siamo tenuti a controlli ulteriori.
  3. Qualora i beni forniti dal committente risultino inutilizzabili a causa di difetti del materiale a lui imputabili, ci devono essere rimborsati i costi di lavorazione sostenuti.
  4. Non rispondiamo dei danni derivanti da un'etichettatura e da un'identificazione imprecise dei beni forniti dal committente.
  5. Il committente è tenuto a risarcire tutti i danni, incluso il mancato guadagno, che ci derivano dalla messa a disposizione di materiale non lavorabile e che gli sono imputabili.
  6. Non riconosciamo alcun indennizzo per gli scarti che si producono nella misura usuale del settore.
  7. Osserveremo le disposizioni del regolamento europeo sulle sostanze chimiche n. 1907/2006 („REACH“) che ci riguardano direttamente e ne risponderemo secondo quanto previsto dal § 13. Delle conseguenze negative dovute a informazioni insufficienti da parte del committente, in particolare a indicazioni d'impiego errate o incomplete all'interno della catena di fornitura, è responsabile esclusivamente il committente.
  8. Il committente è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di commercio estero, in particolare le norme di controllo delle esportazioni tedesche, europee e statunitensi applicabili.

§ 18 Compliance

  1. L'ordinante conferma di non intrattenere rapporti commerciali o di altra natura, diretti o indiretti, con terroristi, associazioni terroristiche o altre organizzazioni criminali o eversive dell'ordinamento costituzionale. In particolare, l'ordinante assicura mediante idonee misure organizzative, segnatamente mediante adeguati sistemi software, l'attuazione degli embarghi vigenti, dei regolamenti europei applicabili nel contesto del rapporto di fornitura in materia di contrasto al terrorismo e alla criminalità nonché delle corrispondenti disposizioni statunitensi o di altre disposizioni applicabili nell'ambito della propria attività d'impresa. Non appena i nostri prodotti hanno lasciato la rispettiva sede operativa, l'ordinante è l'unico responsabile del rispetto delle disposizioni sopra citate e ci manleverà da tutte le pretese e i costi che ci dovessero derivare da una corrispondente violazione di legge da parte dell'ordinante, delle sue imprese collegate o dei suoi collaboratori, rappresentanti o ausiliari, ivi compresi congrui onorari di avvocati e consulenti ovvero oneri amministrativi e sanzioni pecuniarie.

§ 19 Diritto applicabile; disposizioni varie

  1. Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
  2. Foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è — se il committente è un imprenditore commerciale — Aachen. Possiamo inoltre convenire il committente davanti al tribunale competente per la sua sede.
  3. Qualora una disposizione delle presenti CGV fosse o divenisse in tutto o in parte inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni delle presenti CGV. Le parti concordano sin d'ora di sostituire la disposizione inefficace con una disposizione legalmente ammissibile che si avvicini il più possibile al risultato economico voluto. Ciò vale anche in caso di lacuna normativa involontaria.
  4. Abbiamo il diritto di trattare i dati ai sensi della legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG).

Testo secondo il catalogo tecnico 2024/25. Fa fede la versione di volta in volta vigente al momento della conclusione del contratto. Aggiornamento: 2 settembre 2026.

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